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La sostenibilità sociale. Spunti di riflessione per un inquadramento 25
Più specificatamente, da un punto di vista giuridico, assumere che insista sui
presenti il dovere di ridimensionare le proprie attese, limitando l’accesso ai beni
in grado di soddisfarle, comporterebbe il riconoscimento di un diritto in capo
ai futuri di accedere a quei beni per soddisfare i propri bisogni. Un’ipotesi,
questa, che solleva molteplici profili problematici. Tale relazionalità asimme -
trica, infatti, pone in questione la corrispondenza tra l’imposizione di un obbligo
e il riconoscimento di un diritto, sulla base della quale sono per contro edificate
le impalcature giuridiche che sorreggono la relazionalità interumana. È stato
infatti rilevato come la non esistenza e l’inattualità dei soggetti futuri impedisca
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di fatto la titolarità di un diritto , rendendo pertanto l’espressione «diritti delle
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generazioni future» una formulazione giuridicamente impropria . L’impossi -
bilità di ordinare la relazione secondo uno schema di reciprocità e compresenza
porta ad escludere dall’alveo della giuridicità l’assunzione di una responsabilità
intergenerazionale. In tali termini, sembrerebbe dunque venire meno il
fondamento giuridico normativo di questa specifica forma di responsabilità.
D’altra parte, anche ammettendo la legittimazione dell’assunzione di un tale
impegno nei confronti di soggetti futuri – un impegno che rimarrebbe
irrimediabilmente asimmetrico –, immediatamente ulteriori interrogativi ne
metterebbero in discussione la realizzazione. Tra questi, rilevanti appaiono
quelli che si incentrano sulla definizione del quid da garantire. Come è stato
rilevato, infatti, «il nocciolo centrale del concetto di sostenibilità […] è l’idea
che c’è un qualche x il cui valore dovrebbe essere conservato, in quanto ci è
possibile, in un futuro indefinito. Ciò lascia aperto il campo alle dispute su quale
principio di uguaglianza il suo referente principale, si rimanda, tra molti altri, al recente
C. Del Bò, La giustizia. Un’introduzione filosofica, Carocci, 2022.
73 Si avvia da tale considerazione la riflessione proposta da R. Macklin, “Can future
generations correctly be said to have rights?” in E. Partridge (ed. by), Responsibilities
for future generations, cit., pp. 151-155. Il riconoscimento di un diritto viene infatti
riportato alla possibilità di identificare un interesse, che necessita dell’attualità e della
presenza del soggetto che lo esprime. Con tutta evidenza, per contro, in tale contesto
il soggetto titolare dell’interesse (ancora) non c’è, ciò che dunque renderebbe questo
diritto impossibile.
74 Cfr. G. Zagrebelsky, Senza adulti, cit., p. 86. L’A. rileva come peraltro l’identifica -
zione di un tale diritto non consentirebbe comunque il suo esercizio, poiché in caso di
violazione non sarebbe possibile agire nei confronti dei soggetti (ormai non più presenti)
responsabili del danno arrecato. In altri termini, la non contestualità delle parti in causa
rende nullo un tale diritto. Per ulteriori considerazioni sulla dimensione giuridica della
responsabilità intergenerazionale si rinvia inoltre anche alla collettanea R. Bifulco, A.
D’Aloia (a cura di), Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e
della responsabilità intergenerazionale, Jovene, Napoli, 2008.