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La realizzazione della qualità della vita nelle «città sostenibili»             141


            strumenti che possono portare alla promozione di cultura attraverso il patri -
            monio culturale (ovviamente nei limiti delle esigenze di tutela secondo quanto
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            previsto dall’art. 6, c. 2, del Codice ) – e con il favor, espresso dall’art. art. 6, c.
            3, d.lgs. n. 42/2004, per «la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati,
            alla valorizzazione del patrimonio culturale».
               A parere di chi scrive, la previsione di un meccanismo semplificato di
            partenariato pubblico/privato anche per gli enti territoriali sembra idonea a
            favorire l’intercettazione proprio di quei beni, spesso proprio nella disponibilità
            degli enti locali, con una dimensione culturale più “locale”, meno evidente, più
                                                                                   98
            legata al territorio, ove, come si è visto, potrebbe mancare un vincolo espresso .
            In merito deve precisarsi come l’esplicito riferimento ai “beni culturali” sembra
            riportare comunque la norma nell’alveo dell’ambito applicativo del d.lgs. n.
            42/2004; tuttavia, le forme di partenariato possono interessare (ed, in effetti,
            interessano) beni normalmente in proprietà pubblica i quali, pur in assenza di
            un provvedimento espresso che ne attesti la culturalità, sono comunque in larga
            misura assoggettati al Codice dei beni culturali in via di presunzione e,
            sostanzialmente, possono rientrare nell’insieme dei “beni culturali” cui il Codice
            dei contratti fa riferimento. Proprio questi beni spesso rivestono per la collet -
            tività un valore identitario che non è necessariamente direttamente propor -
            zionale al valore storico-artistico che presentano, ma cionondimeno la comunità
            (o, come diremo, parte di essa) vi si riconosce in qualche modo e, conseguen -
            temente, desidera prendersene cura; le forme di partenariato in questione,




               97  Art. 6, c. 2 “2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali
            da non pregiudicarne le esigenze”.
               98  Sul punto, cfr. F. MILELLA, [Patrimonio Quo Vadis] Un Mainstream per i Partena -
            riati “Speciali” dell’Art. 151?, https://www.agenziacult.it/aperto/patrimonio-quo-vadis-
            un-mainstream-per-i-partenariati-speciali-dellart-151/. L’A. evidenzia come la previ -
            sione normativa introdurrebbe la “esplicitazione”– posto che tale possibilità era già
            comunque presente anche prima dell’introduzione esplicita della norma in questione
            – della possibilità, da parte degli Enti territoriali, di attivare le forme speciali di partena -
            riato, grazie appunto ad uno strumento ispirato a logiche fiduciarie e generative di
            semplificazione, efficienza, efficacia dei processi di fruizione e valorizzazione dei Beni
            Pubblici, fornendo a funzionari pubblici una “cassetta degli attrezzi normativi”, desti -
            nabili ai processi di riuso e valorizzazione dei beni del patrimonio culturale gravemente
            sottoutilizzati, non fruibili o in abbandono; si tratterebbe in particolare di uno
            strumento, di collaborazione aperta e flessibile, in cui il partner privato non esercita un
            diritto esclusivo di sfruttamento economico del Bene ma è referente dell’Ente pubblico
            territoriale nel processo di valorizzazione a cui concorre. Sul punto v. G. MANFREDI,
            Appalti nel settore dei beni culturali (artt. 145-151), in M. CLARICH (a cura di), Com -
            mentario al Codice dei contratti pubblici, Giappichelli, Torino, 2019, pp. 929 ss.
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