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La realizzazione della qualità della vita nelle «città sostenibili»             145


            non aiutano a fare chiarezza (la questione della doppia declinazione dei concetti
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            – naturalmente non coincidenti – di “centro storico” in senso urbanistico  e
            in senso paesaggistico, ai sensi dell’art. 136, c. 1, lett. c, d.lgs. n. 42/2004, ne è
            solo il più fulgido esempio); a questo va aggiunto un tendenziale “scollamento”
            tra l’esercizio di funzioni di individuazione del patrimonio culturale (cd. vin -
            colato) e, in generale, della sua tutela, e la collettività, il cui coinvolgimento
            all’in terno di tali procedimenti amministrativi è sostanzialmente limitato alla
            par te cipazione procedimentale e sempre che si possa rientrare all’interno delle
            coor dinate dell’intervento procedimentale come definito dall’art. 9, l.
            241/1990 105 . Il fatto poi che l’ordinamento italiano si fondi ancora in larga
            misura sulla distinzione tra ciò che è vincolato ai sensi del Codice dei beni cultu -
            rali e del paesaggio e ciò che non lo è, privilegia, come si è detto, una visione
            parziale della questione in cui molte espressioni percepite come identitarie
            (immateriali ma anche, come si è detto, materiali) sembrano (almeno in parte)
            collocate ai margini del giuridicamente rilevante, con conseguente frequente
            scollamento tra la percezione della culturalità a livello del Governo e quella a
            livello della collettività; peraltro forse, proprio a tale impostazione va addebitata
            una certa persistenza nel considerare quella del patrimonio culturale, una
            questione elitaria e in fondo meno impattante sulla qualità della vita rispetto
            alla tutela dell’ambiente e della salute, e, da ultimo, alla digitalizzazione.
               È stato comunque possibile evidenziare come vadano emergendo interessanti
            indizi di trasformazione specie a livello di percezione dei problemi legati alla
            dimensione della cultura, che gradualmente portano a spostare l’attenzione dai
            beni alle comunità e agli individui, non più visti unicamente come passivi fruitori,
            ma come veri e propri attori del cambiamento. Di questa trasformazione in atto
            si cominciano a cogliere le tracce, come si è visto, anche nella dimensione
            giuridica del tema.
               Senza ovviamente rinnegare l’impostazione del Codice dei beni culturali e
            del paesaggio che da tempo offre e continua ad offrire una protezione “raffor -
            zata” a selezioni specifiche di  res culturali, accogliere un modello di città
            culturale sostenibile pare un percorso lungo che impone di cambiare la pro -
            spettiva in cui le Istituzioni devono guardare al tema.




            monio storico e artistico della Nazione nell’articolo 9 della Costituzione, in www.giustizia-
            amministrativa. It, 2005).
               104  V. supra nota n. 65.
               105  “Art. 9. Intervento nel procedimento. 1. Qualunque soggetto, portatore di
            interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni
            o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di
            intervenire nel procedimento”.
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