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140 Cristina Videtta
In questa prospettiva, vanno guardati con interesse i partenariati pubbli -
co/privato, già previsti dall’art. 151, c. 3, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, oggi con -
fluito nell’art. 134, c. 2, d. lgs. 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti
pubblici, ai sensi del quale: «Per assicurare la fruizione del patrimonio culturale
della nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla sua tutela o alla
sua valorizzazione, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, attivare forme
speciali di partenariato con enti e organismi pubblici e con soggetti privati,
dirette a consentire il recupero, il restauro, la manutenzione programmata, la
gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali,
attraverso procedure semplificate di individuazione del partner privato analoghe
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o ulteriori rispetto a quelle previste dall’articolo 8» . Si tratta di uno strumento
particolarmente flessibile che, invero, ben si sposa con l’ampiezza delle finalità
previste ed, in special modo, con l’idea di valorizzazione (definita dall’art. 6, c.
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1, del Codice dei beni culturali e del paesaggio ) – il cui contenuto fondamen -
tal mente atipico valorizza appunto la libera creatività nell’implementazione di
valorizzare. La rigenerazione urbana “gentile” e la riduzione delle diseguaglianze, in www.
aedon.mulino.it, n. 2/2021. L’A. significativamente sottolinea come si parli di “rigene -
razione su base culturale” in riferimento ad azioni che assegnano un ruolo centrale
proprio alla cultura nell’ambito di processi di rigenerazione urbana, a fronte non solo
del progressivo aumento di consumo culturale, ma, per quanto qui di interesse, soprat -
tutto del ruolo della cultura per il supporto alle pratiche di riconoscimento ed inclusione
sociale. Secondo l’A. questi fenomeni starebbero progressivamente riducen do “il
confine tra “cultura” e “sociale”, attraverso la definizione di progetti che, attra verso
l’aggregazione di spazi, cultura e comunità concorrono ad assolvere una funzione nel
complesso rigenerativa”. Con specifico riferimento al tema del rapporto tra rigene -
razione urbana e patrimonio culturale, cfr. G. MANFREDI, Rigenerazione urbana e beni
culturali, in F. DI LASCIO, F. GIGLIONI (a cura di), La rigenerazione di beni e spazi urbani,
Il Mulino, Bologna, 2017, 279 ss.
95 Per una prima lettura della norma, cfr. G. MANFREDI, I beni culturali nel terzo
codice dei contratti pubblici: continuità, discontinuità, delegificazione, in www.aedon.
mulino.it, n. 2/2023.
96 Art. 6, c. 1 “Valorizzazione del patrimonio culturale – 1. La valorizzazione consiste
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la
conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di
utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone
diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura. Essa comprende
anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio
culturale. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqua -
lificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati,
ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati”.