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             sione di tale realtà non può che derivare fisiologicamente dal comporsi di più
             discipline (evidentemente non tutte necessariamente giuridiche) e, dunque, da
             una distribuzione di competenze in ragione della specificità delle conoscenze e
             delle capacità dei soggetti coinvolti.
                La ricostruzione della citta culturale sostenibile deve, dunque, essere fatta
             ripercorrendo differenti normative, tutte in qualche modo attinenti al tema de
             quo, nessuna delle quali tuttavia, come si è visto, del tutto esaustiva. Nelle
             riflessioni che precedono, si è tentato di mettere in luce come le diverse disci -
             pline e il dibattito che le accompagna possano fornire elementi utili alla rifles -
             sione generale con specifico riferimento all’ordinamento italiano, pur tuttavia
             la ricomposizione del modello risulta piuttosto ardua, posto che si tratta di trarre
             indicazioni da norme che non sempre riguardano strettamente il rapporto tra
             città e patrimonio culturale (nell’ampia accezione accolta).
                La questione della ricostruzione della «città culturale sostenibile», peraltro,
             sconta l’indeterminatezza degli elementi semantici di cui l’espressione si
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             compone: da un lato vi è infatti il concetto di città , o meglio, secondo l’Agen -
             da 2030 di “insediamento umano” che delinea una prospettiva di indagine
             quanto meno incerta; d’altro lato, l’idea di “cultura” è fisiologicamente indeter -
             minata e lo stesso concetto di “patrimonio culturale” si colloca all’incrocio tra
             la nozione rigida, basata su un’individuazione legislativa o ministeriale, fatta
             propria dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, e l’idea generale e ampia
             di cui si è detto in riferimento al target 11.4 dell’Agenda 2030.
                A quanto detto, si aggiungono ulteriori complicazioni di sistema che
             ostacolano una visione complessiva del tema e generano problemi di coordina -
             mento tra livelli istituzionali. Vi è, infatti, una innegabile tensione tra il
             tendenziale accentramento delle funzioni di tutela del patrimonio culturale cd.
             vincolato e le politiche urbane che prevedono l’allocazione di funzioni ammini -
             strative (ivi comprese quelle di pianificazione urbana) al livello territoriale
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             preferibilmente comunale ; anche dal punto di vista della pianificazione, vi
             sono sovrapposizioni anche proprio in riferimento al tema di interesse che certo



                102  Sul punto, cfr. B. AUBY, loc. ult. cit.
                103  Invero, è stato rilevato come la diversa allocazione di funzioni non sarebbe da
             vedersi negativamente atteso con riferimento alla materia della tutela del patrimonio
             culturale “il livello di governo adeguato non è e non può essere quello comunale
             territoriale, che si pone in evidente “conflitto di interessi” con le competenze urba -
             nistico-edilizie di sviluppo dell’edificazione (e non già di conservazione): è pertanto
             necessario, in deroga al criterio della sussidiarietà verticale, nella allocazione delle
             competenze, ricercare un momento più alto di sintesi direttiva, da elaborarsi a un livello
             di governo più distante dal territorio, perciò meglio capace di scelte lungimiranti
             sottratte al gioco elettorale” (così P. CARPENTIERI, La tutela del paesaggio e del patri -
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