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136 Cristina Videtta
dei diritti fondamentali della persona»; per tale ragione, la disciplina urbanistica
diverrebbe un mezzo di attuazione dell’uguaglianza sostanziale come declinata
dall’art. 3, c. 2, Cost. e riceverebbe «la sua piena consacrazione costituzionale
come strumento di sviluppo della persona umana, come una delle leve, attribuite
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dai poteri pubblici per compiere la loro missione» . In altre parole, la
pianificazione non dovrebbe essere più vista come un fine, bensì come un mezzo
di realizzazione dello sviluppo della persona umana, che diviene interesse
pubblico primario della pianificazione stessa.
Invero, i termini del dibattito hanno dimensione generale e non sono de -
clinati con specifico riferimento al patrimonio culturale, tuttavia, proprio questo
tema finisce per avere una sua collocazione non rinunciabile all’interno di queste
riflessioni, visto anche (e, a parere di chi scrive, soprattutto) lo stretto colle -
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gamento tra il patrimonio culturale e la realizzazione dei diritti umani . Basta
ricordare le belle parole di Antonio Papisca riferite all’art. 27 della Dichia -
razione Universale dei Diritti Umani: «l’inno al bello, alla creatività e alla crescita
culturale, come l’inno alle libertà “da” e “per”, è la denuncia più forte che si
possa fare delle privazioni e delle umiliazioni cui sono sottoposti tanti esseri
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umani e le loro famiglie» . E dove, se non all’interno degli spazi in cui le
comunità vivono, tutto ciò, in positivo e in negativo si realizza?
84 L’affermazione, del tutto condivisa in dottrina, è di G. PAGLIARI, Il diritto alla
città: nuovo orizzonte del diritto urbanistico?, in P. STELLA RICHTER (a cura di), op. cit.,
28. Sulle trasformazioni dell’urbanistica, si vedano da ultimo gli ampi lavori di E.
BOSCOLO, Oggetti, funzioni e figure per l’urbanistica contemporanea, in Riv. Giur. Urb.,
2023, 12 ss., A. BARTOLINI, Urbanistica, in Enc. dir., I tematici, III, Funzioni ammini -
strative, Milano, 2022, 1260 ss.
85 Il rapporto tra cultura e diritti umani è noto. Vale comunque la pena ricordare
come l’art. 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani affermi solennemente
che “1. Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della
comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi bene -
fici”. Di particolare rilievo in tema, è altresì la Convenzione Unesco sulla protezione e
la promozione della diversità delle espressioni culturali, che significativamente colloca
al primo posto tra i Principi fondamentali proprio quello “del rispetto dei diritti umani
e delle libertà fondamentali”, sancendo che “La protezione e la promozione della
diversità culturale presuppongono il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali
quali la libertà di espressione, d’informazione e di comunicazione nonché la possibilità
degli individui di scegliere le proprie espressioni culturali. Le disposizioni della presente
Convenzione non possono essere invocate al fine di pregiudicare le libertà fondamentali
e i diritti umani, sanciti dalla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani o dal diritto
internazionale, oppure di limitarne la portata”.
86 A. PAPISCA, Art. 27. Contro l’omologazione, in https://unipd-centrodirittiumani.
it/it/schede/Articolo-27-Contro-lomologazione/31. Sul punto, v. M. A. CABIDDU,