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La realizzazione della qualità della vita nelle «città sostenibili» 133
Costituzio nale ha distinto tra nozione di bene culturale (ai sensi per per effetto
dell’appli cazione del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e nozione di
bene di interesse culturale, stabilendo che le funzioni di tutela e valorizzazione
di cui al d.lgs. n. 112/1998 sarebbero inerenti ai beni culturali come disciplinati
dal (allora) d. lgs. n. 490/1999 (oggi Codice dei beni culturali), ma non riguarde -
rebbero «altri beni cui, a fini di valorizzazione, possa essere riconosciuto partico -
lare valore storico o culturale da parte della comunità regionale o locale, senza che
ciò comporti la loro qualificazione come beni culturali ai sensi del d. lgs. n. 490
del 1999 (oggi Codice) e la conseguente speciale conformazione del loro regime
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giuridico» .
Ci si trova dunque davanti una categoria la cui esistenza è riconosciuta dalla
Corte Costituzionale, che si colloca al di fuori delle strette maglie del Codice
dei beni culturali, ma che è capace di intercettare le memorie peculiari delle
collettività. Si è parlato in questo senso anche di «beni culturali minori»,
espressione questa che, a parere di chi scrive, non rende giustizia al significato
pregnante di questa realtà, in grado di esprimere e di far emergere valori
identitari locali, i cui problemi, come bene è stato rilevato, vanno risolti non già
«con la logica delle “eccellenze” che caratterizza i beni culturali e paesaggistici
di rilievo nazionale, ma con quella atipica dell’“affectio” che si nutre nei
confronti dei beni di famiglia, ove ciò che conta non è il valore estetico o
economico dell’oggetto, ma il desiderio di non recidere del tutto il legame con
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persone scomparse che ci sono state vicine» ; ne discende peraltro in modo
cui corrispondono altrettante diverse discipline.L’A. inoltre propone di passare dalla
locuzione “beni culturali urbanistici”, ereditata dalla Commissione che considerava
“beni culturali” anche i “beni culturali ambientali” (ivi compresi i centri storici), a
quella di “patrimonio culturale urbanistico”, che meglio evidenzierebbe la complessità
della categoria in cui convergono realtà che costituiscono al contempo testimonianza
di civiltà e bene identitario.
77 Corte Cost., 28 marzo 2003, n. 94. In tali ambiti le Regioni potrebbero dunque
legiferare senza che, tuttavia, questo si risolva nella possibilità di creare nuove categorie
di beni culturali nel senso voluto dal Codice del 2004. Sul punto v. anche Corte Cost.,
17 luglio 2013, n. 194, la quale afferma significativamente “La circostanza, infatti, che
una specifica cosa non venga “classificata” dallo Stato come di «interesse artistico, sto -
rico, archeologico o etnoantropologico», e dunque non venga considerata come «bene
cultu rale», non equivale ad escludere che essa possa, invece, presentare, sia pure resi -
dualmente, un qualche interesse “culturale” per una determinata comunità territoriale:
restando questo interesse ancorato, in ipotesi, a un patrimonio identitario inalienabile,
di idealità e di esperienze e perfino di simboli, di quella singola e specifica comunità”.
Per una riflessione critica sul tema, cfr. da ultimo P. MARZARO, Gli ‘altri beni culturali’
e i beni culturali urbanistici: note di sistema, in Riv. Giur. Urb., 2023, 425 ss.
78 Così F. SALVIA, Spunti di riflessione per una teoria sui beni culturali urbanistici, in
Riv. Giur. Ed., 2018, 129 ss.