Page 137 - Borrello, Videtta.5a.qxp_.
P. 137
La realizzazione della qualità della vita nelle «città sostenibili» 131
è una componente del primo, ma che essi costituiscono interessi reciprocamente
autonomi (ancorché per certi aspetti complementari) e di cui non è esclusa la
conflittualità (come il crescente dibattito sulla collocazione degli impianti di
produzione di energia pulita dimostra).
In secondo luogo, va sottolineato come l’uso dell’espressione “patrimonio
culturale” nella norma de qua non possa che rinviare all’accezione dello stesso
contenuta nell’art. 2, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in forza del
rinvio ad esso contenuto nello stesso Codice dell’ambiente all’art. 5, c. 1, lett. d),
significativamente collocato tra le «definizioni» adottate ai fini del decreto
73
stesso . Se questo risponde chiaramente a imprescindibili esigenze di chiarezza
normativa, pur tuttavia mostra, rectius dimostra, ad un livello più ampio, come
l’approccio italiano alla materia sconti sempre e comunque la distinzione tra ciò
che è «vincolato» e ciò che non lo è.
A fianco di quanto osservato, può tuttavia anche rilevarsi come meritevol -
mente, pur nella sua non facile lettura, la norma ponga al centro delle decisioni
discrezionali dell’amministrazione orientate alla realizzazione dello sviluppo
sostenibile, tanto l’ambiente quanto il patrimonio culturale. Sebbene, come si
è detto, il riferimento vada necessariamente al solo patrimonio «vincolato», vale
la pena evidenziare come si rilevi la parità tra l’interesse ambientale e quello
della protezione del patrimonio culturale, equiparazione, invero, non scontata,
nonché l’attribuzione di un rango sostanzialmente preminente di questi due
74
interessi su ogni altro interesse che con essi possano venire in conflitto .
16. Il ruolo dell’urbanistica
Ancora una considerazione deve farsi relativamente sull’importanza della
pianificazione urbana come strumento ottimale per la gestione del rapporto
75
patrimonio culturale urbano/città sostenibile .
73 Così il testo della norma: “patrimonio culturale: l’insieme costituito dai beni
culturali e dai beni paesaggistici in conformità al disposto di cui all’articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”.
74 Va detto come non sia chiaro cosa debba intendersi con l’espressione “prioritaria
considerazione” che, allo stato, sembrerebbe solamente comportare maggiori oneri
motivazionali nel caso in cui uno di questi interessi dovesse risultare in qualche misura
sacrificato. Sul punto sia consentito rinviare agli approfondimenti già contenuti in C.
VIDETTA, op. ult. cit., 123 ss. cui si rinvia anche per le riflessioni relative al rapporto tra
la norma de qua e il delicato tema della normalizzazione degli interessi sensibili
all’interno delle norme di semplificazione di cui alla l. 7 agosto 1990 n. 241.
75 Sul punto v. supra par. 10. Da notarsi come l’importanza della pianificazione fosse