Page 133 - Borrello, Videtta.5a.qxp_.
P. 133
La realizzazione della qualità della vita nelle «città sostenibili» 127
14. Il dibattito giuridico sulla città
Certamente, in Italia, il dibattito giuridico intorno al rapporto tra città e pa -
trimonio culturale, o, meglio alla dimensione culturale della città, non è as sente
ed, anzi, ben può dirsi come sia piuttosto accesso. Già da tempo, infatti, nel
nostro ordinamento si è posto il problema di fornire e di individuare forme di
tutela a porzioni più o meno ampie di tessuto urbano in ragione delle parti colari
caratteristiche culturali del patrimonio edilizio-urbanistico in esse conte nuto.
Il tema è quello, sempre vivo e stimolante, della disciplina dei centri storici.
Anche in questo caso, tuttavia, le indicazioni che si possono trarre da questo
dibattito sono solo parziali nel contesto di queste riflessioni. La matrice urba -
nistica da cui la questione aveva tratto origine, infatti, aveva finito per condi -
65
zionare la prospettiva da cui soprattutto si è sempre guardato al tema . E in
larga misura la condiziona ancora. In effetti la dimensione della materia in
questione appare, rispetto a quella delle città culturali sostenibili, molto più
circoscritta e, per taluni aspetti, addirittura fuorviante. L’attenzione, come si è
anticipato nel paragrafo che precede, si concentra infatti, ancora una volta, su
porzioni specifiche di insediamento, caratterizzate soprattutto da una qualità
architettonica di particolare rilievo, quelle cioè in cui, ai sensi dell’art. 136, c. 1,
lett.c), può essere rinvenuto un «valore estetico e tradizionale», ove la congiun -
65 Sul punto, per tutti, G. SEVERINI, Centri storici: occorre una legge speciale o poli -
tiche speciali?, in www.aedon.mulino.it, n. 2/2015. Era toccato infatti all’urbanistica
raccogliere le sollecitazioni della Carta di Gubbio. L’art 17, c. 5, della legge cd. ponte,
6 agosto 1967 n. 765, aveva previsto infatti particolari limiti edificatori qualora l’agglo -
merato urbano rivestisse “carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale”,
intendendosi come tali, alla luce della circolare del Ministero dei Lavori pubblici del
28 ottobre 1967, n. 3210, “a) strutture urbane in cui la maggioranza degli isolati conten -
gano edifici costruiti in epoca anteriore al 1860, anche in assenza di monumenti od
edifici di particolare valore artistico”; “b) strutture urbane racchiuse da antiche mura
in tutto o in parte conservate, ivi comprese le eventuali propaggini esterne che rientrino
nella definizione del punto a)”; “c) strutture urbane realizzate anche dopo il 1860, che
nel loro complesso costituiscano documenti di un costume edilizio altamente qualifi -
cato”. Non dissimilmente, l’anno successivo, il d.m. 2 aprile 1968 n. 1444 delimitava le
zone A, quali “parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carat -
tere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese
le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche,
degli agglomerati stessi”. Le letteratura in materia è molto ampia e non è possibile darne
conto in modo esaustivo. Per una ricostruzione del percorso evolutivo del dibattito, sia
consentito rinviare a C. VIDETTA, Vecchi centri storici, nuovi scenari? Osservazioni a
margine dell’individuazione dei centri storici, in Scritti per Franco Gaetano Scoca, ES,
Napoli, 2020, Vol. V, 5293 ss.