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124 Cristina Videtta
collaborazione tra livelli istituzionali, favorendo piuttosto logiche conflittuali
sull’appartenenza delle competenze.
La stessa divaricazione tra i concetti di tutela e valorizzazione, peraltro
costituzionalizzata nell’art. 117, c. 2 e 3, Cost., e la contraddizione di tale scelta
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e la stretta contiguità tra le due funzioni non aiutano.
A questo deve aggiungersi – ovviamente senza nessun intento polemico o
critico verso la logica su cui il sistema di tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale è costruito in Italia, che ha dato e continua a dare frutti preziosi in
termini di conservazione del nostro ricchissimo patrimonio –, che forse, come
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già avvenuto in passato , anche volendo limitare l’indagine sul patrimo nio mate -
riale, il sistema italiano di protezione del patrimonio culturale, fondan dosi su
una rigida distinzione tra ciò che è espressamente vincolato e ciò che non lo è,
si riveli paradossalmente il testo sbagliato in cui cercare le risposte alla tutela
del patrimonio culturale nella città nel senso sollecitato dalle raccoman dazioni
internazionali sullo sviluppo sostenibile.
L’affermazione è certamente provocatoria, atteso che è innegabile come una
«città culturale sostenibile» debba preoccuparsi anche, e prima di tutto, di
proteggere e valorizzare il suo patrimonio costruito, individuato sulla base dei
valori peculiari che esso sa esprimere (e dunque debba essere «culturalmente
sostenibile»); quel che si vuole marcare è che la lettura della città culturale
filtrata dalle disposizioni codicistiche non può che essere parziale.
E questo almeno per due ragioni.
Innanzitutto vi sono problemi di individuazione dei beni effettivamente
culturali in relazione al quale il Codice assume un diverso atteggiamento a
mento con altri enti territoriali, cfr. N. AICARDI, Artt. 4 e 5, in G. TROTTA (a cura di),
Commentario al Codice dei beni culturali e del paesaggio, in Le nuove leggi civili
commentate, n. 5-6, 2005, 1073.
61 La complementarietà tra le due nozioni è del tutto evidente fin dalla lettura delle
prime norme del Codice ed in particolare dagli artt. 1, c. 2 “La tutela e la valorizzazione
del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale
e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”, 3, c. 1 “La tutela consiste
nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di
un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale
ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione” e 6, c. 2
“2. La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non
pregiudicarne le esigenze”. D’altro canto la stessa Corte Costituzionale ha espressa -
mente fatto riferimento ad una “ontologica e teleologica contiguità” tra le due funzioni
(a titolo esmplificativo, v. Corte Cost. 9 giugno 2015 n. 140). Sul punto anche P.
CHIRULLI, Il governo multilivello del patrimonio culturale, in Dir. Amm., 2019, 715.
62 Il riferimento è naturalmente alla nota vicenda della tutela dei centri storici su
cui, infra, nel testo.