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122 Cristina Videtta
A riprova di quanto affermato, è possibile fare riferimento a quanto emerso
in seno a MONDIACULT, la Conferenza internazionale dell’UNESCO dedi -
cata a Politiche Culturali e Sviluppo Sostenibile, tenutasi a Città del Messico nel
settembre del 2022. In tale occasione la Direttrice Generale dell’UNESCO,
Audrey Azoulay, ha affermato che «la cultura ha un ruolo fondamentale nella
nostra società» e che proprio attraverso di questa «le persone possono scoprire
la propria comune umanità e diventare così cittadini liberi e illuminati»;
ciononostante e nonostante i progressi che in tale direzione si sono compiuti,
«la cultura non ha ancora il posto che merita nelle politiche pubbliche e nella
cooperazione internazionale». Il testo della Dichiarazione, dunque, richiama,
ancora una volta, l’attenzione di tutti gli Stati partecipanti e della comunità
internazionale ad approfondire la riflessione in materia, allo scopo di introdurre,
in modo più concreto, la cultura all’interno delle politiche pubbliche, di
affrontare le innumerevoli sfide globali del mondo odierno e, infine, di definire
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quali potrebbero essere le priorità nel breve e nel medio periodo .
13. I limiti del Codice dei beni culturali e del paesaggio
Spostando a questo punto doverosamente l’attenzione all’ordinamento nazio -
nale, la declinazione del tema della relazione tra patrimonio culturale e città
deve rapportarsi prima di tutto alle norme generali in materia di protezione del
patrimonio culturale e, dunque, prima di ogni altra cosa, al d.lgs. 22 gennaio
2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio. La lettura del decreto
tuttavia, appare già ad uno sguardo sommario del tutto insufficiente a rendere
giustizia al tema oggetto di queste riflessioni.
Sebbene, infatti, non manchino indicazioni sul legame patrimonio cultu -
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rale/territorio , non vi si rinviene, tuttavia, una disciplina specifica applicabile
come «le regioni hanno sino ad ora eleborato regolamentazioni che hanno modificato
la tipologia degli strumenti di pianificazione urbana e certe ipotesi (per es. la classi fi -
cazione di certe parti di territorio), ma non sono state in grado di influenzare la disci -
pli na della proprietà e molto poco sulla disciplina di aspetti di interesse generale come
l’am biente, il paesaggio e il patrimonio culturale, che rientrano nella giurisdizione
nazionale».
58 Sul punto si vedano altresì i risultati del monitoraggio contenuti nel Assessment
Study of the Urban Agenda for the European Union (UAEU), Final Report, November
2019.
59 Significativo in tal senso il testo dell’articolo di apertura del Codice che, al suo
secondo comma, stabilisce che «La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a
promuovere lo sviluppo della cultura».