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128 Cristina Videtta
zione “e” non lascia spazio a dubbi circa il fatto che le due connotazioni debba -
no sussistere entrambe.
Del tutto estranea a tale tema è rimasta per lungo tempo la questione della
vita e della vitalità del centro nonostante la Commissione Franceschini nella sua
XL dichiarazione, proponendo una nuova definizione di «Centri storici», avesse
evidenziato quale componente essenziale il fatto che fosse testimonianza di «viva
cultura urbana».
La sollecitazione è rimasta sostanzialmene inascoltata e il centro storico,
come dimostra peraltro anche la definizione dello stesso in senso paesaggistico
appenta citata, continua a caratterizzarsi per essere visto in una prospettiva per
così dire “monumentale” e non vitale.
Invero, nella letteratura più recente, tale dimensione è diventata invece
oggetto di particolare attenzione. Molte le voci che sottolineano come – senza
sottacere l’importanza soprattutto delle disposizioni urbanistiche che hanno
consentito all’Italia di avere i centri storici probabilmente meglio conservati del
mondo – proprio la perpetrata disattenzione per l’elemento vitale del centro
storico stesso ha finito per determinare una enorme frattura tra la materialità
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della città storica e la sua vitalità effettiva, e dunque la collettività .
Un approccio per molti versi assimilabile è quello affacciatosi più di recente
sulle cd. città d’arte. Affacciatosi sulla scena intorno agli anni ’90 del secolo
scorso, il dibattito si concentra sulle città con peculiari caratteristiche legate alla
massiccia presenza di monumenti di pregio storico artistico e soprattutto sulla
ricerca di uno Statuto specifico che consenta agli amministratori locali di gestire
al meglio i servizi che tale dimensione comporta specie in relazione alla necessità
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di contemperare le esigenze dei residenti e dei turisti . Al di là della specifica
difficoltà di definire, in modo che sia giuridicamente significativo, cosa si intenda
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per «città d’arte» , i termini della questione sono essenzialmente posti non già
66 Così, G. SEVERINI, loc. ult. cit.
67 Le origini del dibattito sono ben messe in evidenza da A. SERRA, Riflessioni in
tema di governo delle città d’arte: esigenze, obiettivi, strumenti, in www.aedon.mulino.it,
n. 1/2008.
68 In merito, vi è chi ha sostenuto che accostare due termini come città e arte equivale
ad accostare due fantasmi e questo proprio per la forte apertura semantica dei due
termini: varie le tipologie di agglomerati urbani che vi possono rientrare sono moltissime
così come ampia e indeterminata la casistica delle caratteristiche artistiche del tessuto
cittadino M. AINIS – M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, Milano, 2015, 370. Sul
punto anche A. BARTOLINI, Lo statuto della Città d’arte, in www.aedon.mulino.it, n.
2/2015, ha evidenziato come il diritto positivo non offra basi sicure per una indivi -
duazione del concetto ed, anzi, le normative statali in tema ne danno per presupposto
il concetto giuridico.