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             zione “e” non lascia spazio a dubbi circa il fatto che le due connotazioni debba -
             no sussistere entrambe.
                Del tutto estranea a tale tema è rimasta per lungo tempo la questione della
             vita e della vitalità del centro nonostante la Commissione Franceschini nella sua
             XL dichiarazione, proponendo una nuova definizione di «Centri storici», avesse
             evidenziato quale componente essenziale il fatto che fosse testimonianza di «viva
             cultura urbana».
                La sollecitazione è rimasta sostanzialmene inascoltata e il centro storico,
             come dimostra peraltro anche la definizione dello stesso in senso paesaggistico
             appenta citata, continua a caratterizzarsi per essere visto in una prospettiva per
             così dire “monumentale” e non vitale.
                Invero, nella letteratura più recente, tale dimensione è diventata invece
             oggetto di particolare attenzione. Molte le voci che sottolineano come – senza
             sottacere l’importanza soprattutto delle disposizioni urbanistiche che hanno
             consentito all’Italia di avere i centri storici probabilmente meglio conservati del
             mondo – proprio la perpetrata disattenzione per l’elemento vitale del centro
             storico stesso ha finito per determinare una enorme frattura tra la materialità
                                                                          66
             della città storica e la sua vitalità effettiva, e dunque la collettività .
                Un approccio per molti versi assimilabile è quello affacciatosi più di recente
             sulle cd. città d’arte. Affacciatosi sulla scena intorno agli anni ’90 del secolo
             scorso, il dibattito si concentra sulle città con peculiari caratteristiche legate alla
             massiccia presenza di monumenti di pregio storico artistico e soprattutto sulla
             ricerca di uno Statuto specifico che consenta agli amministratori locali di gestire
             al meglio i servizi che tale dimensione comporta specie in relazione alla necessità
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             di contemperare le esigenze dei residenti e dei turisti . Al di là della specifica
             difficoltà di definire, in modo che sia giuridicamente significativo, cosa si intenda
                             68
             per «città d’arte» , i termini della questione sono essenzialmente posti non già


                66  Così, G. SEVERINI, loc. ult. cit.
                67  Le origini del dibattito sono ben messe in evidenza da A. SERRA, Riflessioni in
             tema di governo delle città d’arte: esigenze, obiettivi, strumenti, in www.aedon.mulino.it,
             n. 1/2008.
                68  In merito, vi è chi ha sostenuto che accostare due termini come città e arte equivale
             ad accostare due fantasmi e questo proprio per la forte apertura semantica dei due
             termini: varie le tipologie di agglomerati urbani che vi possono rientrare sono moltissime
             così come ampia e indeterminata la casistica delle caratteristiche artistiche del tessuto
             cittadino M. AINIS – M. FIORILLO, L’ordinamento della cultura, Milano, 2015, 370. Sul
             punto anche A. BARTOLINI, Lo statuto della Città d’arte, in www.aedon.mulino.it, n.
             2/2015, ha evidenziato come il diritto positivo non offra basi sicure per una indivi -
             duazione del concetto ed, anzi, le normative statali in tema ne danno per presupposto
             il concetto giuridico.
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