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La realizzazione della qualità della vita nelle «città sostenibili» 137
Se dunque si tiene conto che la pianificazione urbanistica, considerata la crisi
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attuale del principio di gerarchia degli interessi , sta via via divenendo luogo
di composizione di interessi segnatamente ascritti alla comunità territoriale,
diventa inevitabile che essa venga chiamata a farsi carico anche di nuovi e diversi
problemi, precedentemente ad essa estranei, propri di una società in forte
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trasformazione .
Per quanto qui di rilievo, la questione assume particolare rilevanza in
riferimento alla pianificazione comunale, in quanto livello più prossimo alla
collettività. In relazione a quest’ultima, infatti, la dottrina più sensibile ha
rilevato come in passato si cogliessero soprattutto le ricadute giuridiche ed
economiche sul regime della proprietà, mentre oggi se ne colga invece molto
più chiaramente «l’impatto potenzialmente discriminatorio su altri valori, sulla
qualità della vita, sul livellamento delle disuguaglianze sociali, sulla nostra salute
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e sulla nostra sicurezza; per usare un’espressione di sintesi, sulla nostra felicità» ;
Diritto alla bellezza, in Rivista AIC, n. 4/2020, 369 “se ieri l’aspirazione al bello poteva
avere il sapore di uno snobistico privilegio, oggi, in una società più attenta al
soddisfacimento di bisogni evolutivi (i meta-needs, come sono stati definiti), essa può
pretendere di diventare diritto, cioè strumento per perseguire il benessere pubblico,
migliorando la qualità della vita di tutti e, in particolare, delle persone svantaggiate, in
modo adeguato al mutare del contesto sociale. Il diritto all’esperienza estetica diventa,
in questa prospettiva, opportunità quotidiana di realizzazione personale, inclusione e
coesione sociale, conforto e speranza”.
87 Sul punto, P. CHIRULLI, Urbanistica e interessi differenziati: dalle tutele parallele
alla pianificazione integrata, in Dir. Amm., 2015, 98 ss; P. MARZARO, Governo del
territorio, interessi differenziati e tecniche di regolazione degli interessi. Note di sistema,
in Riv. Giur. Urb., 2019, 190.
88 Con specifico riferimento al patrimonio culturale nelle città, evidenzia A. BARTO -
LINI, Patrimonio culturale e urbanistica, in P. STELLA RICHTER (a cura di), Governo del
territorio e patrimonio culturale (Studi dal XIX Convegno nazionale, Bari-Matera, 30
settembre-1° ottobre 2016), Giuffrè, Milano, 2017, 4 e 5: “(…) l’urbanistica non deve
mirare solo allo sviluppo del territorio nella sua accezione più propriamente materiale,
ma ha il compito di mettere in connessione il patrimonio culturale sia nei suoi aspetti
materiali sia immateriali. La città ed il suo territorio non devono essere quindi viste
come realtà statiche, musealizzando il territorio (non solo), in quanto com pito
dell’urbanistica è anche quello di sviluppare e valorizzare anche i tratti immateriali di
un territorio, che ne rappresentano la sua ulteriore ricchezza”.
89 Così P. CHIRULLI, Cosa rimane della pianificazione urbanistica, in Riv. Giur. Urb.,
2021, 495. L’Autrice, in particolare, evidenzia come “stia emergendo il diverso dovere
[del piano] di colmare i vuoti, pareggiare le disuguaglianze dando soddisfazione al
diritto di ognuno a un elevato grado di benessere e di qualità della vita che diviene un
livello essenziale della prestazione che il piano deve essere in grado di garantire. Il piano,