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             il formarsi di muri interni alla città (11.a), garantendo la possibilità di accedere
             a spazi pubblici sicuri (11.7), supportando i legami economici, sociali e
             ambientali tra aree urbane (11.a) e garantendo una mobilità accessibile.
                Ciò premesso, il target 11.4 parrebbe, (volendo) insieme all’11.3 (dedicato
             alle dimensioni dell’urbanizzazione), l’unico dedicato ad un elemento urbano
             per così dire strutturale, (apparentemente) fine a se stesso.
                Tale prospettiva, che potrebbe essere avallata da una lettura restrittiva
             dell’espressione «patrimonio culturale e naturale», non pare tuttavia condivi -
             sibile.
                Si potrebbe in effetti pensare che con l’espressione indicata si volesse fare
             riferimento, unicamente, al «patrimonio culturale e naturale» mondiale di cui
             alla Convenzione Unesco di Parigi del 1972, che in effetti utilizza la medesima
             locuzione.
                Tuttavia questa interpretazione si baserebbe su una lettura sostanzialmente
             monumentale del patrimonio culturale che appare oggi del tutto riduttiva a
             fronte dell’ormai acquisito «allargamento» del significato di patrimonio
                                                                                40
             culturale, specie in forza delle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005 .
                Una lettura restrittiva del patrimonio culturale nel senso detto, dunque, oltre
             che essere, come dimostrato, del tutto anacronostica, non terrebbe conto del
             valore identitario locale del patrimonio culturale, privilegiando una selezione
             di siti di pregio particolare frutto di complesse procedure, in spregio alla prote -
             zione e al rispetto delle differenze – su cui l’Agenda particolarmente insiste – e
             obliterando le peculiarità culturali locali che sono in definitiva quelle in cui più
             forte è il legame con la comunità di riferimento; in altre parole si finirebbe per
             privilegiare una lettura secondo la quale andrebbe protetto il patrimonio
             culturale in forza di un suo legame con la comunità mondiale (fondato sull’eccel -
             lenza), più che con quella locale, negando sostanzialmente la rilevanza di
             quest’ultimo e dunque delle minoranze di cui esso è espressione. Proprio tale
             lettura sarebbe peraltro altresì da respingere nel momento in cui si considera
             che il goal 11 è intitolato, come si è rilevato, anche agli insediamenti umani e
             non solo alle città, volendosi così evidenziare come l’attenzione debba essere



                40  Analogamente, la  Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del
             patrimonio culturale per la società (cd. Convenzione di Faro) – siglata a Faro il 27 ottobre
             2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, firmata dall’Italia il 27 febbraio 2013 e
             ratificata dall’Italia con l. 1° ottobre 2020, n. 133, per la quale “cultural heri tage” è da
             intendersi come “l’insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone
             identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed
             espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.
             Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel
             corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”.
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