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106 Cristina Videtta
il formarsi di muri interni alla città (11.a), garantendo la possibilità di accedere
a spazi pubblici sicuri (11.7), supportando i legami economici, sociali e
ambientali tra aree urbane (11.a) e garantendo una mobilità accessibile.
Ciò premesso, il target 11.4 parrebbe, (volendo) insieme all’11.3 (dedicato
alle dimensioni dell’urbanizzazione), l’unico dedicato ad un elemento urbano
per così dire strutturale, (apparentemente) fine a se stesso.
Tale prospettiva, che potrebbe essere avallata da una lettura restrittiva
dell’espressione «patrimonio culturale e naturale», non pare tuttavia condivi -
sibile.
Si potrebbe in effetti pensare che con l’espressione indicata si volesse fare
riferimento, unicamente, al «patrimonio culturale e naturale» mondiale di cui
alla Convenzione Unesco di Parigi del 1972, che in effetti utilizza la medesima
locuzione.
Tuttavia questa interpretazione si baserebbe su una lettura sostanzialmente
monumentale del patrimonio culturale che appare oggi del tutto riduttiva a
fronte dell’ormai acquisito «allargamento» del significato di patrimonio
40
culturale, specie in forza delle Convenzioni Unesco del 2003 e del 2005 .
Una lettura restrittiva del patrimonio culturale nel senso detto, dunque, oltre
che essere, come dimostrato, del tutto anacronostica, non terrebbe conto del
valore identitario locale del patrimonio culturale, privilegiando una selezione
di siti di pregio particolare frutto di complesse procedure, in spregio alla prote -
zione e al rispetto delle differenze – su cui l’Agenda particolarmente insiste – e
obliterando le peculiarità culturali locali che sono in definitiva quelle in cui più
forte è il legame con la comunità di riferimento; in altre parole si finirebbe per
privilegiare una lettura secondo la quale andrebbe protetto il patrimonio
culturale in forza di un suo legame con la comunità mondiale (fondato sull’eccel -
lenza), più che con quella locale, negando sostanzialmente la rilevanza di
quest’ultimo e dunque delle minoranze di cui esso è espressione. Proprio tale
lettura sarebbe peraltro altresì da respingere nel momento in cui si considera
che il goal 11 è intitolato, come si è rilevato, anche agli insediamenti umani e
non solo alle città, volendosi così evidenziare come l’attenzione debba essere
40 Analogamente, la Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del
patrimonio culturale per la società (cd. Convenzione di Faro) – siglata a Faro il 27 ottobre
2005, entrata in vigore il 1° giugno 2011, firmata dall’Italia il 27 febbraio 2013 e
ratificata dall’Italia con l. 1° ottobre 2020, n. 133, per la quale “cultural heri tage” è da
intendersi come “l’insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone
identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed
espressione dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione.
Essa comprende tutti gli aspetti dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione nel
corso del tempo fra le popolazioni e i luoghi”.