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26aDAVIDE FAORO

                           poiché emessi dai principi fuori Roma ma senza precisa indicazione del luo-
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                           go, nonché gli atti presi da Tiberio nelle dodici ville di Capri  a seguito del
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                           suo ritiro nell’isola avvenuto nel 27 d.C. . Si tratta ovviamente di una pic-
                           cola evidenza rispetto alla totalità degli atti emessi o pronunciati dai Cesari
                           nelle residenze imperiali durante il I e il II sec. d.C.,  allorquando i soggiorni
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                           in villa si alternavano con regolarità alle presenze a Roma dei principi .
                             L’assiduità dell’attività normativa e giudiziaria svolta dai principi nelle
                           diverse ville laziali e campane è assicurata dalla varietà di costituzioni impe-
                           riali sino ad ora attestate (epistulae, decreta, edicta), alle quali fanno difetto
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                           solo le subscriptiones ai libelli . Poco male, per una categoria di atti raris-
                           simamente  testimoniati  per  via  documentaria.  È  dalla  sola  praescriptio
                           all’editto inciso nella tabula Clesiana che tuttavia è possibile trarre qualche
                           informazione sulle modalità di pubblicità riservata agli atti presi ed emessi in
                           villa.  Essa  recita:  M(arco) Iunio Silano, Q(uinto) Sulpicio  Camerino
                           co(n)s(ulibus), idibus Martis, Bais in praetorio edictum Ti(beri) Claudi Cae-
                           saris Augusti Germanici propositum fuit, id quod infra scriptum est. La men-
                           zione di una specifica struttura presso una determinata località persegue qui
                           l’esigenza, già discussa in precedenza, di specificare il luogo esatto nel quale
                           si realizzava l’affissione di un atto. Si tratta della più risalente definizione di
                           praetorium per una villa imperiale, nonché, per lungo tempo, l’unica, se limi-
                           tiamo l’analisi agli atti imperiali sopravvissuti per via documentaria, nei quali
                           il  luogo  di  emissione  è  sempre  e  solo  precisato  per  mezzo  di  un  toponimo
                           (Antium, Albanum, Lorium etc.), e mai tramite un’indicazione esplicita della
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                           residenza  imperiale  (praetorium  o  villa) .  Un’assenza  che  potrebbe  essere
                           dipesa dalla natura epistolare di questi atti, non bisognosi di una propositio,
                           né di conseguenza dell’indicazione della struttura o dello spazio in cui erano
                           state pubblicate, esattamente come avveniva per le epistulae imperiali, rila-
                           sciate dall’Urbe con la semplice indicazione «da Roma». Solo recentemente
                           si è avuta testimonianza di una dicitura simile a quella contenuta nella tabula
                           Clesiana in un frammento di lastra bronzea – una raccolta di exempla di atti



                             56  Suet., Tib. 40; Tac., Ann. 4.67.1; cfr. KRAUSE, 2005, su villa Iovis.
                             57  Sui quali HOUSTON, 1985; cfr. inoltre il contributo di R. Cristofoli in questo volume.
                             58  Le fonti ci consentono a volte di appurare una certa abitudine da parte di un principe o
                           di una dinastia nel risiedere in una località durante un determinato periodo dell’anno. Sappia-
                           mo che Nerone era solito recarsi a Baia in occasione della Quinquatria, festività religiosa in
                           onore di Minerva, che si teneva tra il 19 e 23 marzo; cfr. Suet., Nero 34. L’editto inciso nella
                           tabula Clesiana, propositum alle calende di marzo nel praetorium di Baia, dovette la sua pub-
                           blicazione a Baia a seguito della medesima consuetudine perseguita dal predecessore Claudio.
                             59  A meno di non accettare l’identificazione del rescritto inciso in chiusa della lex Irnitana
                           con una subscriptio imperiale, secondo l’ipotesi di MOURGUES, 1987.
                             60  Sulla ricorrenza nelle fonti di questi due termini per indicare le residenze imperiali vd.
                           PANCIERA, 2006, p. 864-867; MAIURO, 2012, p. 161-162.
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