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L’ATENE DI LUCIO VERO E MARCO AURELIO TRA RIVALITÀ PERSONALI E TENSIONI SOCIALIa161

                           senza così significativa di membri privi di cittadinanza appaia anche l’effetto
                           di un processo di medio periodo, non circoscrivibile alle misure adottate in-
                           torno alla metà degli anni Settanta. L’efebia costituì in tal modo, nei decenni
                           centrali  del  secondo  secolo,  una  tappa  fondamentale  nella  penetrazione  di
                           elementi esterni nella vita della πόλις, alimentando le speranze e le ambizio-
                           ni di aspiranti nuovi cittadini.
                             Invero,  provvedimenti  volti  a  limitare  la  disparità  tra  Greci  di  diversa
                           condizione giuridica erano già stati presi da Antonino Pio, che – sulla scorta
                           di una disposizione del predecessore – era intervenuto sul diritto di famiglia,
                           e in particolare sullo ius conubii. Poiché i bambini nati da matrimoni ‘misti’,
                           in cui soltanto uno dei due genitori godesse della cittadinanza romana, co-
                           minciarono ad essere considerati figli legittimi solo a partire da un senatus-
                           consultum d’età adrianea, ma non potevano comunque ereditare dal genitore
                           di cittadinanza romana, Antonino Pio sancì il loro pieno diritto di ricevere
                           beni sia dal padre che dalla madre, a prescindere dal loro status. Questa mi-
                           sura equiparava così ai Romani i figli di famiglie ‘miste’, facilitando i ma-
                           trimoni tra Greci privi di cittadinanza romana e conterranei che ne erano in-
                           vece provvisti: è evidente che essa favoriva soprattutto quegli aristocratici
                           ‘di secondo rango’ che costituivano il nerbo delle oligarchie locali. Se, infat-
                           ti, i grandi magnati, cui era aperto l’accesso all’ordine senatorio o equestre,
                           potevano  permettersi  unioni  anche  all’esterno  della  propria  comunità
                           d’origine (legandosi a famiglie in possesso della cittadinanza romana), que-
                           sto non era sempre possibile ai piccoli notabili, beneficiati della civitas dei
                           dominatori spesso per meriti personali senza tuttavia disporre  delle rendite
                           finanziarie e delle reti di relazioni necessarie al perseguimento di ambiziose
                           politiche matrimoniali. Non a caso, Pausania ha parole di grande elogio per
                           una norma tesa ad alleviare le condizioni dei figli peregrini di cittadini ro-
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                           mani, esaltando la filantropia dell’imperatore .
                             Resta fermo, comunque, che la disposizione di Antonino Pio mirasse a
                           tutelare, in primis, i figli dei cittadini e delle cittadine romani; più coraggiose
                           appaiono invece le risoluzioni di Lucio, specificamente a sostegno di liberti
                           e stranieri. Sebbene anche in questo caso a beneficiarne fossero soprattutto i
                           ceti dotati di maggiori capacità economiche – élites non certamente di san-
                           gue, ma di censo – è chiaro che l’intervento di Lucio contribuiva a minare il
                           progressivo irrigidimento sociale che aveva caratterizzato l’‘aurea’ età degli
                           Antonini,  ben  esemplificato  da  quell’ideale  di  εὐταξία  efficacemente  de-
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                           scritto  da  Mazzarino .  Non  è  forse  da  escludere  che  di  tale  attenzione


                             46  Paus., 8.43.5, con MAROTTA, 2023, cui si rimanda per l’intera trattazione dell’argomento.
                             47  MAZZARINO, 1973, p. 279, 316-334, 360-374; sull’importanza delle differenziazioni di
                           rango nella società dell’età di Marco cfr. anche FRASCHETTI, 2008, cap. 8.
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