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L’ATENE DI LUCIO VERO E MARCO AURELIO TRA RIVALITÀ PERSONALI E TENSIONI SOCIALIa161
senza così significativa di membri privi di cittadinanza appaia anche l’effetto
di un processo di medio periodo, non circoscrivibile alle misure adottate in-
torno alla metà degli anni Settanta. L’efebia costituì in tal modo, nei decenni
centrali del secondo secolo, una tappa fondamentale nella penetrazione di
elementi esterni nella vita della πόλις, alimentando le speranze e le ambizio-
ni di aspiranti nuovi cittadini.
Invero, provvedimenti volti a limitare la disparità tra Greci di diversa
condizione giuridica erano già stati presi da Antonino Pio, che – sulla scorta
di una disposizione del predecessore – era intervenuto sul diritto di famiglia,
e in particolare sullo ius conubii. Poiché i bambini nati da matrimoni ‘misti’,
in cui soltanto uno dei due genitori godesse della cittadinanza romana, co-
minciarono ad essere considerati figli legittimi solo a partire da un senatus-
consultum d’età adrianea, ma non potevano comunque ereditare dal genitore
di cittadinanza romana, Antonino Pio sancì il loro pieno diritto di ricevere
beni sia dal padre che dalla madre, a prescindere dal loro status. Questa mi-
sura equiparava così ai Romani i figli di famiglie ‘miste’, facilitando i ma-
trimoni tra Greci privi di cittadinanza romana e conterranei che ne erano in-
vece provvisti: è evidente che essa favoriva soprattutto quegli aristocratici
‘di secondo rango’ che costituivano il nerbo delle oligarchie locali. Se, infat-
ti, i grandi magnati, cui era aperto l’accesso all’ordine senatorio o equestre,
potevano permettersi unioni anche all’esterno della propria comunità
d’origine (legandosi a famiglie in possesso della cittadinanza romana), que-
sto non era sempre possibile ai piccoli notabili, beneficiati della civitas dei
dominatori spesso per meriti personali senza tuttavia disporre delle rendite
finanziarie e delle reti di relazioni necessarie al perseguimento di ambiziose
politiche matrimoniali. Non a caso, Pausania ha parole di grande elogio per
una norma tesa ad alleviare le condizioni dei figli peregrini di cittadini ro-
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mani, esaltando la filantropia dell’imperatore .
Resta fermo, comunque, che la disposizione di Antonino Pio mirasse a
tutelare, in primis, i figli dei cittadini e delle cittadine romani; più coraggiose
appaiono invece le risoluzioni di Lucio, specificamente a sostegno di liberti
e stranieri. Sebbene anche in questo caso a beneficiarne fossero soprattutto i
ceti dotati di maggiori capacità economiche – élites non certamente di san-
gue, ma di censo – è chiaro che l’intervento di Lucio contribuiva a minare il
progressivo irrigidimento sociale che aveva caratterizzato l’‘aurea’ età degli
Antonini, ben esemplificato da quell’ideale di εὐταξία efficacemente de-
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scritto da Mazzarino . Non è forse da escludere che di tale attenzione
46 Paus., 8.43.5, con MAROTTA, 2023, cui si rimanda per l’intera trattazione dell’argomento.
47 MAZZARINO, 1973, p. 279, 316-334, 360-374; sull’importanza delle differenziazioni di
rango nella società dell’età di Marco cfr. anche FRASCHETTI, 2008, cap. 8.