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38 Maria Borrello
– disegnino i contorni di una relazionalità improntata sulla idea di una differen -
zialità ineliminabile, e pure riconducibile entro una precisa rappresen tazione
dell’idea di giustizia, che trova il suo fulcro in un approccio solidaristico,
secondo modalità inclusive.
La sostenibilità traduce dunque quello “sforzo di apertura per la possibile
creazione di un nuovo discorso globale tra diversità” 111 . Di questo sforzo
propriamente testimonia, del resto, l’Agenda 2030 che traduce quella che è stata
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definita come una “cosmopolitan solidarity” ; tale approccio consente di indi -
vi duare nelle strategie sostenibili non solo un programma di azione, ma anche
una prospettiva di indirizzo e di ripensamento culturale, volta a rinsaldare i
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legami di una umanità declinata al futuro . Si deve infatti sottolineare come,
nel testo dell’Agenda, la dimensione della responsabilità, cui sono richiamati
tutti i Paesi, tenga propriamente in conto questo ineliminabile piano differen -
ziale; viene così precisato, al punto 12, «il principio delle responsabilità comuni
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ma differenziate» . Al centro dell’affermazione della responsabilità vi è dunque
l’idea che occorra tenere in considerazione, e farsi carico, delle differenti condi -
zioni di vita che caratterizzano ciascun Paese, modulando gli impegni e gli
strumenti per realizzarli sulle reali e concrete capacità che essi hanno a disposi -
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zione . È quindi nell’accordo tra l’approccio inclusivo e l’impegno sostenibile
che diviene possibile creare le condizioni per il pieno sviluppo dell’umano in
111 F. Fehér, Multiculturalismo e diritti umani, in Mondo operaio, 7, 1992, pp. 81-
82.
112 M. Ross, Solidarity: a New Constitutional Paradigm for the EU? in M. Ross-Y.
Borgmann-Prebil (ed. by), Promoting Solidarity in the European Union, Oxford
University Press, Oxford, 2010, p. 23. Il riferimento alla dimensione cosmopolitica è
qui inteso come “cosmopolitismo della differenza”, secondo i termini della riflessione
di G. Marramao, Passaggio a Occidente. Filosofia e globalizzazione, Bollati Boringhieri,
Torino, 2009.
113 Questo aspetto della solidarietà cosmopolita è in particolare considerato da S.
Rodotà, Solidarietà, cit., p. 122.
114 In questo punto viene ribadito il principio differenziale già formulato durante la
United Nations Conference on the Human Environment and Development, tenutasi a
Rio de Janeiro nel 1992, che propriamente riconosce obblighi e vincoli diversi per
ciascun paese. Sul punto, si rimanda a: A. Pisanò, “La responsabilità degli Stati nel
contrasto al cambiamento climatico tra obbligazione climatica e diritto al clima”, in
Ethics & Politics, XXIV, 3, 2022, pp. 349-366; P. Cullet, Differential treatment in
international environmental law, Routledge, London, 2017.
115 Riecheggia dunque, in questo modo di intendere la responsabilità, la concezione
di Amartya Sen, per la quale «la giustizia non può essere indifferente alla vita che
ciascuno di noi è effettivamente in grado di vivere» (cfr. L’idea di giustizia, cit., p. 33)
e pertanto, com’è noto, deve declinarsi secondo le capacità. Per la definizione del