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50aROBERTO CRISTOFOLI

                           problematica che potesse offuscare l’orizzonte dell’impero, anche in cerca di
                           opportunità per rilanciare la propria immagine.
                             Allo scoppio della crisi economico-finanziaria del 33, con la penuria di
                           denaro liquido e la richiesta di restituzione immediata di tutte le somme date
                           in prestito, Tiberio dal suo ritiro intervenne mettendo a disposizione cento
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                           milioni di sesterzi senza interessi . Analoga sollecitudine, e una medesima
                           cifra, Tiberio profuse in occasione dell’incendio che nell’Urbe, nel 36, colpì
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                           il quartiere dell’Aventino e la zona del Circo Massimo attigua al colle .
                             Nel momento in cui, poi, Tiberio prese in attenta considerazione il pro-
                           blema della propria successione, chiese a colui che ipotizzava potesse essere,
                           tra i personaggi rimasti in vita all’inizio degli anni Trenta, il successore più
                           indicato, cioè il nipote Caligola, di trasferirsi da Roma a Capri: avendolo al
                           fianco  per  un  lungo  periodo,  che  con  ogni  probabilità  non  si  interruppe
                                                                              72
                           nemmeno quando Caligola fu nominato questore per il 34 , Tiberio avrebbe
                           potuto osservarne da vicino e continuativamente le qualità e l’indole, e senza
                           dubbio  finì  con  l’apprezzare  un’affinità  e  una  comunanza  di  interessi  che
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                           non avrebbe immaginato .
                             Nell’ultimo periodo del principato di Tiberio, con Caligola a Capri, Ma-
                           crone,  come  Seiano  sine collega  nella  sua  carica,  sperimentò  allo  stesso
                           modo del predecessore un altissimo grado di responsabilità e di autonomia:
                           la  figura  del  prefetto  del  pretorio  continuava  a  fungere  da  raccordo  tra
                           l’imperatore e il senato meglio di quanto non riuscissero a farlo le pur fre-
                           quenti missive (con le quali Tiberio poteva fermare o sollecitare la condanna
                           di vari imputati, fra l’altro), a soggiornare per periodi più o meno lunghi a
                           Capri, ed a tenere sotto controllo la situazione di Roma, tanto da guadagnarsi
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                           la definizione moderna di «occhio di Capri» ; tornava altresì ad essere un
                           alleato del princeps, e questa volta non contro una parte della famiglia che
                           perseguiva intenti divergenti, ma contro coloro che erano stati sostenitori di
                           Seiano nei disegni che Tiberio non aveva più riconosciuto come comuni, e
                           soprattutto  contro  coloro  che  in  passato  avevano  insidiato  Caligola  e  ora
                           osteggiavano  la  prospettiva  che  vedeva  il  giovane,  di  cui  Macrone  divenne
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                           convinto fautore , in prima linea per la successione a Tiberio – senza contare
                           che vari personaggi potevano spesso essere compresi in entrambe le categorie.

                             70  Tac., Ann. 6.16-17; cfr. tra i moltissimi altri FRANK, 1935; LO CASCIO, 1981, p. 85 s.;
                           GALIMBERTI, 2014, p. 196.
                             71  Tac., Ann. 6.45.1 s.; Cass. Dio, 58.26.5.
                             72  Cass. Dio, 58.23.1.
                             73  Ios., AI 19.209; cfr. anche ZERBINI, 2022, p. 68.
                             74  DE VISSCHER, 1960, p. 248; BIRD, 1969 altrettanto efficacemente lo definì ‘watchdog’
                           (p. 98).
                             75  Vd. fra l’altro Phil., Leg. 32; Flacc. 11 s.; Suet., Cal. 26.1; Cass. Dio, 58.28.3-4; cfr.
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                           LEVICK, 1999 , p. 201; CRISTOFOLI, 2017, p. 179 s.
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