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COME IL VIAGGIO DI ADRIANO HA INCISO SULLA SOCIETÀ EGIZIANAa145
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Antinoeis) che di status, a partire dall’allentamento delle rigidissime regole
di accesso all’efebia, l’acme dell’ellenicità nella provincia d’Egitto, e fino
alla concessione dell’epigamia con gli Egiziani. Un fatto, questo, che certa-
mente desta stupore, quando neppure i veterani dopo l’honesta missio vede-
vano estesa la civitas Romana acquisita alle loro legittime spose egiziane, e
dove i figli di madri egiziane non potevano da loro ereditare, se nati da padre
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che aveva ottenuto la civitas .
3. Adriano e l’Egitto: Greci ed Egiziani
Appare dunque necessario cercare di spiegare questa anomalia.
A tal fine, sarà utile prendere in considerazione due altri provvedimenti
particolari presi da Adriano nei confronti della provincia d’Egitto, ovvero
l’istituzione dell’archiereus di Alessandria e di tutto l’Egitto e il decreto di
interdizione della castrazione.
La figura dell’archiereus di Alessandria e di tutto l’Egitto compare per la
prima volta in un papiro datato al 120 d.C., copia di un editto del prefetto T.
Haterius Nepos che appunto lo menziona e ne attribuisce l’introduzione ad
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Adriano :
ὁ κύριος ἡμῶν καὶ θεὸ[ς]
ἐνφανέστατος Αὐτοκράτωρ Καῖσαρ Τραϊανὸς Ἁδριανὸς
.
.
.
Σεβαστὸς καταστήσας, ὥσπερ ἴστε, τῶν θεῶν Σεβαστῶν
.
. .
..
καὶ τοῦ μεγάλου Σαρά[πιδος ἀ]ρχιϊερέα καὶ ἐπὶ τ[ῶ]ν
.
[κατὰ Ἀλεξάνδ]ρε[ιαν καὶ κατὰ Αἴγυ]πτον ἱερῶν.
. .
Si tratta di un funzionario dell’amministrazione provinciale, di rango
equestre, cui sono sottoposti tutti i sacerdoti della provincia: ciò implica un
assoggettamento radicale del clero egiziano all’amministrazione romana e
costituisce una decisione tutt’altro che neutra da parte di Adriano. Inoltre,
l’ultima attestazione dell’archiereus di Alessandria e di tutto l’Egitto si data
al 386 d.C., quando un editto determina le regole di acquisizione di tale cari-
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ca . Non è da escludere che tale figura sia stata in qualche modo connessa
all’ufficio dell’idios logos, benché le due funzioni restino separate, come ap-
pare evidente in SB VIII.9658 (Soknopaiou Nesos, 193 d.C.), dove compaio-
30 SCHUBERT, 1990, in particolare p. 25-33.
31 RICCOBONO, 1950, § 13, 34, 35, 38, 39, 44 (che sancisce la confisca di un quarto del
patrimonio per entrambi ad un Egiziano che abbia dichiarato il proprio figlio come efebo), 54.
32 SB XII.11236, l. 2-6 (proveniente da Ossirinco).
33 C.Th. 12.1.112.