Page 18 - 3613-495-3 Mecella, Galimberti, Open A
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16aDAVIDE FAORO
scriptum et recognitum ex tabula aenea quae fixa est Romae. L’importanza
di questi documenti rimane comunque assoluta. In alcuni, ad esempio, è pre-
sente un significativo scarto temporale tra la tribunicia potestas del principe
e la datazione consolare, posta in calce alla costituzione. Una differenza che
poteva variare, nei casi testimoniati, da alcuni giorni sino a diversi mesi. È il
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caso di un diploma rilasciato per gli ausiliari della Germania Superiore , in
cui la tribunicia potestas di Traiano è la XX, dal 10 dicembre 115 al 9 di-
cembre 116 d.C., mentre la data consolare è del settembre 117 d.C., quando
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Traiano era già morto, o ancora di un diploma per i classiarii di Miseno , in
cui Adriano è investito della XII tribunicia potestas, dal 10 dicembre del 127
d.C. al 9 dicembre del 128 d.C., mentre la data consolare si riferisce al 18
febbraio 129 d.C. In questi e in altri casi simili non si tratta di errori. Le due
datazioni erano infatti espressione di due distinti atti giuridici: il primo fissa-
va il momento dell’approvazione della costituzione da parte del principe, il
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secondo quello della sua attuazione (e archiviazione) attraverso la pubblica-
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zione su tavole bronzee a Roma . Era da quest’ultime che venivano tratte le
copie verificate dai signatores da inviare in provincia per i singoli veterani,
ed era dalla datazione consolare ad diem della loro affissione che divenivano
attivi i privilegi dichiarati. Ecco che nel primo dei diplomi citati, Traiano dà
il suo consenso nel 116 d.C., quando si trova in Oriente, ma la costituzione
non giunge a pubblicazione a causa della situazione generale dovuta alla sua
morte. Essa avviene soltanto dopo l’ascesa al potere di Adriano, sebbene an-
cora con il nome di Traiano, il principe che l’aveva approvata. Nel secondo
caso la situazione è più ordinaria, ma non meno interessante. Nel febbraio
del 129 d.C. Adriano si trovava in Grecia, avendo lasciato l’Italia nell’estate
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dell’anno precedente in direzione della Sicilia . È probabile che il principe
avesse vidimato il provvedimento nell’autunno del 128 d.C. dopo che aveva
lasciato la capitale. La discrasia temporale tra i due atti sarebbe dunque dipe-
sa dal tempo necessario alla costituzione (se non al semplice consenso impe-
5 CIL XVI.62.
6 CIL XVI.74.
7 In Suet., Iul. 28.2 il console Claudio Marcello denunziava pubblicamente l’impossibilità
di Cesare di presentarsi ai comizi in absentia, poiché nella legge proposta da Pompeo a tal
riguardo, il nome del futuro dittatore, che avrebbe dovuto comparire tra le eccezioni al prov-
vedimento, fu inserito dallo stesso Pompeo soltanto dopo che la legge era stata incisa sul
bronzo e archiviata, inficiando la validità dell’emendazione. Su questo luogo svetoniano,
FERRARY, 2009, p. 62.
8 ECK, 2003, p. 76; WEISS, 2007, p. 197-199.
9 KIENAST, ECK, HEIL, 2017 , p. 123.
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