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168aLAURA MECELLA
egli, come s’è visto, aveva tentato di avviare un processo di ampliamento
delle basi di reclutamento del ceto dirigente; un nuovo corso in qualche
modo sostenuto, seppur in modo diverso, da Antonino Pio prima e, in manie-
ra più marcata, da Lucio Vero poi. Agendo in un diverso contesto, le scelte
di Marco segnarono invece un’inversione di tendenza, amplificando l’inge-
renza imperiale negli affari locali e riducendo per quanto possibile i margini
di mobilità sociale, secondo un orientamento perfettamente in linea con il
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più generale tradizionalismo giuridico ed istituzionale dell’imperatore .
Attraverso il caso di studio delle soste ateniesi di Lucio Vero e Marco
Aurelio, a distanza di quattordici anni l’una dall’altra, è dunque possibile, da
un lato, cogliere appieno le differenti prospettive dei due principi anche per
ciò che concerne l’amministrazione interna delle πόλεις e i rapporti tra il go-
verno centrale e le entità periferiche (aspetto sinora meno indagato dalla cri-
tica), e dall’altro constatare, una volta di più, il forte impatto che l’adventus
di un Augusto poteva avere sulle comunità locali, anche nel caso delle libere
città dell’impero.
Helm]), senza che tuttavia se ne possa cogliere la reale portata, al di là della riduzione del
numero dei βουλευταί, del ripristino della Pnice come luogo di riunione dell’ἐκκλησία (con
l’ampliamento dello spazio per le riunioni e l’erezione di una tribuna e di un’esedra per i per-
sonaggi più importanti) e di una riorganizzazione della procedura per i processi d’appello
(GRAINDOR, 1934, p. 73-102). Più marcatamente accentratrice la politica economica: Adriano
conservò alla città il privilegio dell’esportazione dell’olio ma a prezzo di un significativo au-
mento dei controlli e di un acquisto di stato a costi calmierati destinato ai servizi pubblici
(ginnasi, giochi, bagni, sacrifici; cfr. DAY, 1942, p. 189-194; BOATWRIGHT, 2000, p. 91-92;
RIZAKIS, 2004, p. 62-63), regolò la vendita del pescato e vietò la riscossione delle imposte da
parte dei βουλευταί (Cass. Dio, 69.16.2).
69 HA Marc. 11.10: ius autem magis vetus restituit quam novum fecit.